Guida sintetica in attesa dei decreti attuativi che spiegheranno meglio come operativamente dovranno essere eseguiti gli interventi:
- Chi può accedere al Superbonus 110%:
- I Condomini;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari.
2. Condizione di accesso al Superbonus 110%:
- Miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perchè si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- Gli interventi dovranno rispettare dei requisiti minimi (occorre presentare in comune la pratica “legge 10” per ottenere l’inizio lavori);
- Applicabile alla prima casa, mentre alle seconde case si applica solo se in condominio (n.d.r. sono praticamente escluse le seconde case “indipendenti” tipo villetta singola);
N.B. per quanto riguarda gli appartamenti in condominio, il miglioramento di due classi energetiche deve riguardare l’intero edificio e non la singola unità immobiliare perché tale agevolazione è nata principalmente per migliorare termicamente (oltre che sismicamente) i condomini. Per quanto detto è scontato quindi che una sola unità immobiliare, salvo casi particolari o chiarimenti dell’agenzia delle entrate, non potrà mai “da sola” usufruire di tale agevolazione al 110% (al limite ricade in quelle già esistenti al 65%); ma l’intervento dovrà riguardare tutto l’edificio (almeno il 25% dell’involucro esterno)
3.Interventi che accedono al Superbonus 110%:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (esempio: realizzazione di termocappotto sulle tamponature esterne, isolamento della copertura o del solaio del sottotetto se non riscaldato, isolamento del solaio del piano terra se verso una zona non riscaldata o verso il terreno); Il limite di spesa detraibile è pari a 60.000 € moltiplicato per il numero di unità abitative che compongono l’edificio
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti “con impianti centralizzati”: a condensazione, a pompa di calore, geotermici e microgenerazione. Il limite di spesa detraibile è pari a 30.000 € moltiplicato per il numero di unità abitative che compongono l’edificio
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: a pompa di calore (inclusi gli ibridi), geotermici e microgenerazione. Il limite di spesa detraibile è pari a 30.000 €
- tutti gli altri classici interventi di efficientamento energetico (esempio: sostituzione di infissi, schermature solari, sostituzione della caldaia con caldaie a condensazione almeno di classe A) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti. Tali interventi saranno agevolati con i limiti di spesa già previsti dai precedenti decreti.
N.B. per come è stato scritto il decreto ad oggi se il condominio è costituito da unità immobiliari dotate di caldaia autonome, l’intervento sugli impianti termici è ammissibile se vengono dismesse e viene installata una caldaia centralizzata (n.d.r. si ritiene che questo sia un refuso del decreto e che correggano tale vincolo).
Altro dubbio da chiarire è se per ottenere l’agevolazione degli infissi, la loro sostituzione debba essere fatta da tutti i condomini o anche solo da uno singolo; ad oggi non hanno chiarito questo punto.
4.Fotovoltaico. Condizioni di accesso al Superbonus 110% e chi può accedere:
- In caso di fruizione del Superbonus al 110%, la detrazione fiscale è applicabile anche per:
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.
La fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il fotovoltaico è subordinata alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e non cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.
N.B. L’agevolazione del fotovoltaico è quindi applicabile se eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti al punto 3.
5.Quando incominciare i lavori:
- • La detrazione fiscale è utilizzabile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
N.B. I lavori possono iniziare o essere autorizzati anche prima del 1 Luglio, farà fede solo la data dei pagamenti. Le modalità con cui dovranno essere eseguiti i pagamenti (normalmente è il bonifico bancario) non sono state ancora chiarite.
6.Ripartizione del Superbonus 110%:
- Il superbonus è riconosciuto in 5 quote annuali di pari importo.
7. Cessione del credito e sconto in fattura:
- Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%.
Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
• La procedura della cessione del credito, consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
• Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento o uno sconto sulla stessa. A fronte della cessione della detrazione fiscale le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi liquidi.
8.Modalità operative
- Il committente incarica un termotecnico ad eseguire un sopralluogo sul posto e a valutare lo stato di fatto dell段mmobile per capire in quale classe energetica rientra l’immobile (sia casa indipendente che condominio (n.d.r. per lo stato èun condominio ogni edificio costituito da almeno due unità immobiliari)
- Il termotecnico, valutato lo stato di fatto, identifica gli interventi minimi per ottenere il salto di due classi energetiche e redige una relazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%
- In base a questi interventi, viene redatto un preventivo di spesa da parte delle varie ditte interpellate
- Con la relazione del termotecnico ed il preventivo di spesa, il committente si fa rilasciare un visto di conformità che attesta la possibilità di accedere alle detrazioni. Tale visto consente al committente di intavolare una trattativa con i vari artigiani o con le banche sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura. In alternativa il committente può scegliere di pagare regolarmente gli importi preventivati e porta personalmente in detrazione (in 5 anni e ovviamente se è fiscalmente capiente) le spese sostenute.
- Vengono depositate in comune le pratiche abilitative redatte da un tecnico (es. CILA, SCIA, Permesso di Costruire etc.), insieme a queste pratiche dovrà essere consegnata anche la pratica del termotecnico (relazione “ex legge 10”)
- Vengono eseguiti i lavori
- A fine lavori il termotecnico compila e consegna all’ENEA (ente statale) la pratica di detrazione fiscale comprensiva dell’asseverazione dei lavori eseguiti e redige i relativi attestati energetici a dimostrazione del risultato raggiunto del salto di due classi (N.B. in caso di falsa dichiarazione il termotecnico verrà punito con una multa da 2.000€ a 15.000€ mentre decadrà l’incentivo fiscale del 110% del committente. Verranno eseguiti controlli anche sul posto, da parte degli uffici competenti).
N.B. Tali modalità operative sono chiaramente basate sulle poche, scarse ed incomplete informazioni che attualmente circolano. Entro 30 giorni dall’uscita del decreto Rilancio dovrebbero essere emanati i decreti attuativi che spiegano operativamente i vari passaggi e chiariranno sicuramente alcune parti poco chiare in merito ai diversi lavori che si potranno realizzare. E’ bene pertanto precisare di prendere tale prospetto come “bozza di linea guida”.
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